Sez. 2, Sentenza n. 28421 del 22/12/2005 (Rv. 585772 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE | Atti processuali - Travisamento da parte del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Revocazione - Esperimento - Necessità - Condizioni - Interpretazione - Deducibilità in cassazione - Limiti - Norme ermeneutiche dettate in materia di contratto - Applicabilità - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE
Qualora con il ricorso per cassazione si deduca che il giudice, nell'esaminare la domanda, abbia erroneamente ritenuto controverso un fatto che invece era da considerare pacifico o non contestato, è incensurabile in sede di legittimità il travisamento delle risultanze processuali - eventualmente suscettibile, ricorrendone le condizioni previste dall'art.395 n.4 cod. proc. civ., del rimedio revocatorio - mentre l'erronea interpretazione degli atti processuali, compiuta nell'ambito dell' indagine di fatto riservata al giudice di merito, può essere dedotta in cassazione come vizio di motivazione o sotto l'aspetto della violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362-1365 cod. civ. che, pure essendo dettate in materia di contratto, hanno portata generale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)