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Sez. 1, Sentenza n. 461 del 26/01/1990 (Rv. 464994 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE.*
Stato
decisa il 1990-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464994-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE.*

Con riguardo al ricorso per Cassazione avverso il provvedimento del tribunale di accoglimento della domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata (ricorso proponibile in considerazione della decisorietà del provvedimento stesso e della non esperibilità di altri rimedi), il termine è soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, atteso che tale procedura non è riconducibile fra le cause contemplate dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, in relazione alle quali l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 deroga alla suddetta sospensione. (V 6135/85, mass n 443274).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)