Sez. 1, Sentenza n. 6135 del 06/12/1985 (Rv. 443274 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - DI RIGETTO DELLA DOMANDA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - DI RIGETTO DELLA DOMANDA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento, con il quale il tribunale rigetta la domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, non ha, a differenza di quello di accoglimento di detta domanda, né contenuto decisorio, né carattere definitivo, in quanto privo di autonomia rispetto alla sentenza dichiarativa del fallimento, e non è, pertanto, impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione. (V 6391/80, mass n 410139).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)