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Sez. 1, Sentenza n. 10900 del 16/10/1991 (Rv. 474216 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - Ammissione - Domanda | Provvedimento di rigetto - Impugnazione - Mezzi - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Istanza subordinata di ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni - Accoglimento - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474216-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - Ammissione - Domanda

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione controllata è impugnabile con il ricorso per cassazione, ex art. 111 cost., ancorché il Tribunale abbia accolto l'ulteriore istanza, proposta in via subordinata, di ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni, atteso che detto provvedimento ha carattere decisorio e definitivo, non essendo prevista la possibilità di un suo riesame e non sussistendo tra esso ed il provvedimento di ammissione al concordato preventivo un rapporto di conseguenzialità necessaria. (V mass n. 464994, sulla prima parte; (V mass n. 466069, sulla prima parte; (V mass n. 457983, sulla prima parte; (V mass n. 443274, sulla prima parte; (V mass n. 465727, sulla seconda parte; (V mass n. 439999, sulla seconda parte).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 173, Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)