Sez. 2, Sentenza n. 11209 del 09/02/2016 Cc. (dep. 17/03/2016) Rv. 266427 - 02
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità da reato degli enti - Applicazione di misure cautelari - Presupposti - Profitto di rilevante entità - Nozione.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE
In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, nella nozione di profitto di rilevante entità che legittima, ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l'applicazione di una misura interdittiva, rientrano anche i vantaggi economici non immediati, conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito, quali quelli relativi alla posizione di privilegio che l'ente collettivo può acquistare sul mercato (In motivazione la Corte ha precisato che possono assumere rilievo: a) gli ulteriori lavori acquisiti dall'impresa a seguito di una pregressa aggiudicazione illecita; b) l'assunzione dei requisiti per la partecipazione a gare di affidamento di lavori pubblici; c)l'incremento del merito dell'impresa presso gli istituti bancari o finanziari; d) l'aumento del potere contrattuale nei confronti dei fornitori e subappaltatori).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 13, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)