Sez. 6, Sentenza n. 32627 del 23/06/2006 Cc. (dep. 02/10/2006) Rv. 235636 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità da reato degli enti - Applicazione di misure cautelari - Presupposti - Profitto di rilevante entità - Nozione.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE
Per l'adozione di una misura cautelare interdittiva nei confronti dell'ente raggiunto da gravi indizi di responsabilità per l'illecito dipendente da reato, la nozione di profitto di rilevante entità ha un contenuto più ampio di quello di profitto inteso come utile netto, in quanto in tale concetto rientrano anche vantaggi non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il giudizio circa la sussistenza di un profitto "di rilevante entità" non discende automaticamente dalla considerazione del valore del contratto o del fatturato ottenuto a seguito del reato, seppure tali importi ne siano, ove rilevanti, importante indizio almeno con riferimento ad alcuni dei reati indicati negli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 231 del 2001).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 13, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)