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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14562 del 10/06/2013 (Rv. 626592 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Ordinanza del Prefetto - Termine per la notifica ex art. 204, secondo comma, cod. strada - Requisito di legittimità della sanzione - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626592-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In materia di sanzioni amministrative, l'art. 204, secondo comma, del codice della strada, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214, stabilendo che l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, grava il prefetto del rispetto di un termine che, seppur non dichiarato espressamente perentorio dalla legge, riveste carattere sollecitatorio, ponendo un requisito di legittimità dell'attività sanzionatoria in materia di violazioni del codice della strada.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 204 com. 2, Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/2003 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)