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Sez. 1, Sentenza n. 1481 del 12/02/1998 (Rv. 512547 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Sanzioni amministrative - Sopravvenuto fallimento del trasgressore - Ordinanza ingiunzione - Emanazione - Ammissibilità - Limiti - Nei confronti del curatore - Emanabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512547-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI

In tema di sanzioni amministrative, il fallimento del trasgressore sopravvenuto alla violazione non impedisce l'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria nei confronti del trasgressore, la quale può produrre efficacia nei confronti del fallito tornato "in bonis" dopo la chiusura della procedura concorsuale. Nè il credito derivante dal provvedimento sanzionatorio può essere fatto valere nei confronti del fallimento, che resta sottoposto alle regole fallimentari, con la conseguenza della impossibilità di emettere una ordinanza - ingiunzione nei confronti del curatore.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1993 num. 689 art. 22, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)