Sez. 1, Sentenza n. 3409 del 12/04/1994 (Rv. 486131 - 01)
Commercio - Con l'estero - Cambio (o scambi) - Valuta o divisa estera - Infrazioni valutarie (esportazione di capitali) | Fallimento del trasgressore - Sopravvenienza - Sanzione pecuniaria - Determinazione - Ammissibilità - Ingiunzione di pagamento - Emanazione nei confronti del fallito - Ammissibilità - Fallito - Opposizione alla ingiunzione fiscale - Legittimazione - Spettanza.
Commercio - Con l'estero - Cambio (o scambi) - Valuta o divisa estera - Infrazioni valutarie (esportazione di capitali)
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme valutarie, la sopravvenienza del fallimento del trasgressore non fa perdere all'autorità competente il potere di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria mediante pronuncia del decreto e della relativa ingiunzione di pagamento, né impedisce che del provvedimento possa essere destinatario il fallito. In siffatta ipotesi, questo ultimo, che, tornato "in bonis", con la chiusura del fallimento, resterà assoggettato agli effetti della ingiunzione, è legittimato a proporre opposizione alla ingiunzione fiscale di pagamento, specie nel caso in cui il curatore - al quale sia pure stata notificata l'ingiunzione - si sia disinteressato del procedimento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1987 num. 454 art. 29, DPR 29/09/1987 num. 454 art. 30, DPR 29/09/1987 num. 454 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)