Sez. 1, Sentenza n. 3041 del 13/03/1993 (Rv. 481392 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Rapporti processuali | Sanzioni amministrative - Fallimento del trasgressore - Ordinanza - Ingiunzione - Emanazione e notifica al trasgressore - Ammissibilità - Opposizione del trasgressore dichiarato fallito - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Rapporti processuali
In tema di sanzioni amministrative, il fallimento del trasgressore, sopravvenuto alla commissione della violazione amministrativa, non impedisce l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, né la notifica del provvedimento al trasgressore medesimo. In siffatta ipotesi l'interessato è legittimato a proporre opposizione nonostante la sua dichiarazione di fallimento, posto che l'art. 43 legge fallimentare prevede la perdita della sua legittimazione processuale solo per i rapporti compresi nel fallimento, mentre l'ordinanza-ingiunzione è destinata a produrre effetti soltanto al di fuori del fallimento, quando il trasgressore sia tornato in "bonis".
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)