Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 08/06/1985 (Rv. 441096 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Anche in tema di contratto di affitto agrario, la valutazione dello inadempimento dell'affittuario - seppure importa una considerazione più rigorosa della sua gravità, ai sensi dell'art. 4 del d.l.lg. N. 157 del 1945 - deve essere effettuata con riferimento al momento della decisione del giudice del merito e tenendo conto del comportamento dell'affittuario stesso nel suo complesso, in maniera cioè unitaria e non frammentaria, onde stabilire se esso, ponendosi in contrasto con i valori perseguiti dal legislatore attraverso la concessione della proroga legale, lo renda non più destinatario di quel trattamento di favore. (V 6579/81, mass n 417425; (V 4048/81, mass n 404701).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)