Sez. 1, Sentenza n. 1883 del 03/04/1979 (Rv. 398274 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE - DICHIARAZIONE ESPRESSA DI RICONCILIAZIONE - EFFICACIA - EFFETTIVA RIPRESA DELLA CONVIVENZA - MANCANZA PER MOTIVI DI FORZA MAGGIORE, PER SUCCESSIVO PENTIMENTO DI UNO DEI CONIUGI O PER SPECIFICO ACCORDO - IRRILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE - DICHIARAZIONE ESPRESSA DI RICONCILIAZIONE - EFFICACIA - EFFETTIVA RIPRESA DELLA CONVIVENZA - MANCANZA PER MOTIVI DI FORZA MAGGIORE, PER SUCCESSIVO PENTIMENTO DI UNO DEI CONIUGI O PER SPECIFICO ACCORDO - IRRILEVANZA.*
La dichiarazione espressa di riconciliazione dei coniugi separati, prevista dall'art 157 cod civ, ha efficacia riconciliativa autonoma rispetto al comportamento delle parti: ne consegue che, quando i coniugi abbiano liberamente manifestato in modo espresso ed inequivoco il loro attuale ed incondizionato animus conciliandi, a nulla rileva che l'effettiva ripresa della convivenza non sia seguita per motivi di forza maggiore (esempio: detenzione, ricovero, emigrazione di uno dei coniugi) o per il successivo pentimento di uno di essi, o perfino per uno specifico loro accordo in proposito. (V 2172/75, mass n 375943).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)