Sez. U, Ordinanza n. 22651 del 09/09/2008 (Rv. 604412 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Interventi a favore di privati - Assegnazione di area inserita in un piano di insediamenti produttivi (PIP) - Revoca per inadempimento del privato - Domanda di danni da parte dell'amministrazione - Giurisdizione dell'A.G.O. - Configurabilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI
Con riferimento al riparto di giurisdizione in tema di interventi pubblici a favore di privati, quali finanziamenti, sovvenzioni o, come nella specie, cessione a condizione di favore di area edificabile di insediamento produttivo condizionata alla realizzazione dello stesso, spetta alla cognizione del giudice ordinario - concernendo l'inadempimento, e, quindi, la fase attuativa del contratto annesso all'assegnazione dell'area secondo la procedura pubblicistica - la domanda di risarcimento dei danni per la mancata restituzione dell'area, avanzata dall'amministrazione nei confronti dell'assegnatario, cui l'assegnazione era stata revocata, sulla base della condizione prevista nel contratto, per la mancata edificazione e che nelle more aveva subito processo di esecuzione ad opera di terzi, conclusosi con il trasferimento della proprietà del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)