Sez. U, Sentenza n. 117 del 09/01/2007 (Rv. 600355 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Ricostruzione e riparazione di stabilimenti industriali distrutti o danneggiati a seguito degli eventi sismici del 1980 e 1981 - Contributo ex art. 21 del d.l. n. 75 del 1981, convertito nella legge n. 219 del 1981 - Provvedimento amministrativo di decadenza dal beneficio già concesso - Motivi della decadenza - Inadempimento del beneficiario agli obblighi nascenti dal rapporto di concessione del contributo - Controversia promossa dal beneficiario per conservare le somme già percepite a titolo di contributo e ottenere l'erogazione dei contributi già riconosciuti e non corrisposti - Posizione di diritto soggettivo - Sussistenza - Fondamento - Giurisdizione dell'AGO.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI
La controversia proposta dal privato che abbia percepito il contributo previsto dall'art. 21 del d.l. n. 75 del 1981, convertito con modificazioni nella legge n. 219 del 1981, per la ricostruzione e riparazione di stabilimento danneggiato da evento sismico, qualora l'amministrazione non eroghi le ulteriori somme già riconosciute al medesimo titolo e chieda la restituzione delle somme anticipate, contestandone l'inadempimento all'obbligo, imposto dallo stesso provvedimento concessivo del contributo, di mantenimento dei livelli occupazionali (a causa della cessazione dell'attività produttiva e del trasferimento a terzi del controllo e della gestione dello stabilimento per il quale il contributo era stato concesso), attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e, investendo posizioni di diritto soggettivo, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/03/1981 num. 75 art. 21, Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)