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Sez. U, Sentenza n. 6639 del 30/03/2005 (Rv. 579985 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Finanziamenti e sovvenzioni pubbliche - Provvidenze per la formazione professionale - Inosservanza, da parte del beneficiario del finanziamento, degli obblighi di rendicontazione - Provvedimento della P.A. di riduzione del finanziamento già concesso - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Attinenza dell'attività amministrativa di controllo e di verifica al potere di autotutela spettante alla P.A. - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579985-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

In tema di sovvenzioni o finanziamenti erogati da parte della P.A. a privati per la promozione d'attività di formazione professionale, la controversia insorta a seguito delle determinazioni dell'amministrazione (nella specie, la Regione) di riduzione dell'importo del disposto finanziamento in ragione dell'inosservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi relativi alla rendicontazione, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacchè quelle determinazioni non si pongono come esercizio del potere d'autotutela per vizi di legittimità del provvedimento attributivo ovvero per il suo contrasto, sin dall'origine, con il pubblico interesse, e non sono pertanto idonee a degradare il diritto soggettivo del beneficiario ad interesse legittimo. Nè la riconducibilità di dette determinazioni al potere di autotutela può fondarsi sulla circostanza che tali provvedimenti amministrativi di riduzione del finanziamento siano adottati nell'esercizio dei poteri di verifica e di controllo demandati al soggetto pubblico erogatore (e nella specie sollecitati da organismi comunitari), giacchè tale attività di verifica e di controllo attiene unicamente alla fase di adempimento degli obblighi assunti dal privato una volta ottenuto il finanziamento.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)