Sez. 1, Sentenza n. 45114 del 26/10/2010 Cc. (dep. 23/12/2010) Rv. 249037 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuti sottoposti al regime ex art. 41 bis legge n. 354 del 1975 - Reclami - Competenza territoriale del Tribunale di sorveglianza di Roma - Inapplicabilità per i reclami presentati prima dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di reclami avverso i provvedimenti di proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ordinamento Penitenziario, la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, introdotta dall'art. 2, comma venticinque, lett. g), legge 15 luglio 2009 n. 94, non si applica ai reclami proposti anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta legge.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 com. 25 lett. G CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)