Sez. 1, Sentenza n. 10287 del 02/03/2010 Cc. (dep. 15/03/2010) Rv. 246788 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime di cui all'art. 41 bis L. n. 354 del 1975 - Reclami - Decisioni emesse anteriormente all'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94 - Competenza territoriale - Tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto cui era assegnato il detenuto - Inderogabilità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La competenza a decidere sui reclami in ordine ai provvedimenti di sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati, emessi anteriormente all'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009 n. 94, resta attribuita al Tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto di pena cui era assegnato il detenuto o l'internato sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, a nulla rilevando il luogo ove il reclamo sia stato presentato in conseguenza di eventuali trasferimenti a qualsiasi titolo disposti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)