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Sez. L, Sentenza n. 791 del 27/02/1975 (Rv. 374162 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374162-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento della sussistenza dell'errore di fatto revocatorio di cui all'art 395 cod proc civ e compito esclusivo del giudice del merito ed e pertanto incensurabile in Sede di legittimita se sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici o giuridici. (Conf 3299/73, mass n 367180).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)