Sez. L, Sentenza n. 791 del 27/02/1975 (Rv. 374162 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'accertamento della sussistenza dell'errore di fatto revocatorio di cui all'art 395 cod proc civ e compito esclusivo del giudice del merito ed e pertanto incensurabile in Sede di legittimita se sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici o giuridici. (Conf 3299/73, mass n 367180).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)