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Sez. 2, Sentenza n. 4377 del 04/08/1982 (Rv. 422360 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - REVOCABILITÀ DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CONGRUA MOTIVAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422360-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - REVOCABILITÀ DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - CONGRUA MOTIVAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione di una sentenza, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., deve non soltanto essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, bensì anche avere carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronunzia impugnata per revocazione. Il relativo apprezzamento del giudice del merito non è sindacabile in Sede di legittimità, se sorretto da congrua motivazione, non inficiata da vizi logici o da errori di diritto. (V 3388/82, mass n 421365, sulla prima parte; (V 6109/81, mass n 416908 sulla prima parte; (Conf 3934/75, mass n 378202 sulla seconda parte; (Conf 791/75, mass n 374162, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)