Sez. 1, Sentenza n. 5269 del 20/09/1999 Cc. (dep. 08/11/1999) Rv. 214391 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Procedimenti esecutivi instaurati prima del 2 giugno 1999 - Individuazione del giudice competente - Va effettuata in base alla disciplina previgente - Applicazione nel caso di competenza da attribuirsi, in base a detta disciplina, al giudice per le indagini preliminari.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
Nel caso di procedimenti esecutivi instaurati prima del 2 giugno 1999 - data a decorrere dalla quale è diventato efficace, ai sensi dell'art.247 comma 1, del D.Lgs.19 febbraio 1998 n.51 e successive modificazioni, il comma 4 bis dell'art.665 c.p.p., introdotto dall'art.206 del citato decreto legislativo, in base al quale "se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è in ogni caso attribuita al collegio" - il giudice dell'esecuzione competente va individuato, ai sensi dell'art.219 del medesimo provvedimento normativo, sulla base della disciplina previgente. Pertanto, qualora l'esecuzione abbia ad oggetto più provvedimenti, l'ultimo dei quali sia stato pronunciato dal giudice per le indagini preliminari, questi è il giudice dell'esecuzione competente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 206, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 219, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 247 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)