Sez. 1, Sentenza n. 3426 del 08/05/2000 Cc. (dep. 20/06/2000) Rv. 216251 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Pluralità di provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale - Competenza del collegio - Limitazione della regola al solo caso in cui trattisi sempre dello stesso tribunale - Effetti.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
Il comma 4 bis dell'art.665 c.p.p., aggiunto dall'art.206 del D.Lgt.19 febbraio 1998 n.51, nel prevedere che "se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio", mira a regolare una sorta di competenza interna nell'ambito di un organo unico, quale è diventato il tribunale dopo l'istituzione del giudice unico. Esso, quindi, è destinato a trovare applicazione solo nel caso in cui la pluralità di provvedimenti si verifichi all'interno dello stesso tribunale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C., in un caso in cui l'ultima sentenza di condanna era stata pronunciata dal pretore di Vigevano e la penultima dalla corte d'appello di Ancona, ha ritenuto che giudice dell'esecuzione competente, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, fosse il tribunale di Vigevano, in composizione monocratica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)