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Sez. 5, Sentenza n. 10625 del 11/08/2000 (Rv. 539459 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Produttori agricoli - Speciale regime previsto in loro favore dall'art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Requisiti per fruire di detti benefici - Scopi mutualistici risultanti non solo dallo statuto, ma anche dall'attività in concreto svolta - Presenza nello statuto delle clausole previste dall'art. 26 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 1947 - Presunzione di esistenza delle condizioni - Valore - Assoluto - Esclusione - Relativo - Configurabilità - Valutazioni espresse in sede amministrativa dall'autorità di vigilanza, o dalla autorità giudiziaria in sede di omologazione - Idoneità a pregiudicare l'esito del giudizio contenzioso - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539459-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

La possibilità per una cooperativa di produttori agricoli di fruire dello speciale regime agevolativo previsto dall'art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di I.V.A. è subordinata alla ricorrenza dei requisiti mutualistici, con riguardo non solo alla organizzazione ed agli scopi quali risultanti dallo statuto, ma altresì all'attività in concreto svolta. È pur vero che l'inserimento nello statuto della cooperativa delle clausole di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. determina una presunzione di esistenza dei requisiti mutualistici (l'accertamento della cui sussistenza è demandata dallo stesso art. 26, quarto comma, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, che, peraltro, è attributario di una competenza limitata alla verifica dei requisiti dello statuto sociale, e non si estende anche al riscontro della conformità dell'attività svolta dalla cooperativa al contenuto di dette clausole); ma tale presunzione non è assoluta e può pertanto essere superata anche da elementi di carattere indiziario. Nè assumono rilievo, al fine di escludere la sussistenza dei requisiti suddetti in sede di giudizio contenzioso, le valutazioni al riguardo espresse in sede amministrativa dall'autorità di vigilanza e dalla stessa autorità giudiziaria in sede di omologazione, le quali non possono pregiudicare l'esito di detto giudizio, destinato a concludersi con una sentenza, contraddistinta dai caratteri della decisorietà e definitività, non riscontrabili, invece, nei provvedimenti amministrativi e nei decreti che definiscono il giudizio omologatorio. (Nella specie, in applicazione dei principi di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che, in riforma di quella di primo grado, aveva escluso la sussistenza dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali di cui si tratta in capo ad una cooperativa avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di raccolta e rivendita del latte, la quale aveva, per il periodo in contestazione, rivenduto prodotti forniti non già da soci, ma da terzi, traendo elementi di convincimento dalla mancata esibizione dei documenti richiesti dall'ufficio finanziario procedente.).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)