Sez. 1, Ordinanza n. 33157 del 18/12/2025 (Rv. 676704-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Atti pregiudizievoli ai creditori - Atti a titolo gratuito - Azione di inefficacia ex art. 64 l. fall. - Termini decadenziali ex art. 69 bis l. fall. - Applicabilità – Esclusione.
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I termini di decadenza previsti per la proposizione delle azioni revocatorie dall'art. 69 bis, comma 1, l.fall. non si applicano all'azione di inefficacia disciplinata dall'art. 64 l.fall., avendo quest'ultima natura dichiarativa, come tale imprescrittibile, mentre il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 69 cit. va inteso letteralmente alle sole azioni revocatorie disciplinate nella Sezione III, Capo III, della legge fallimentare e non a tutte le azioni ivi contemplate.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 64, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 69 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)