Sez. 1, Sentenza n. 7774 del 17/05/2012 (Rv. 622537 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO | Giudicato tra fallito e creditore sulla validità dell'atto a titolo gratuito - Effetti - Preclusione all'inefficacia ex art. 64 legge fall. - Insussistenza - Fondamento - Eccezione riconvenzionale di inefficacia - Ammissibilità - Ragioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO
In tema di effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, il giudicato formatosi tra il fallito ed un creditore sulla validità dell'atto a titolo gratuito compiuto nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento non preclude al curatore di farne valere l'inefficacia nei confronti della massa, ai sensi dell'art. 64 legge fall., in quanto tale conseguenza, derivante dal proprio fallimento e quindi non deducibile prima, non incide sull'accertamento contenuto nel giudicato (alla stregua di fatto impeditivo, estintivo o modificativo del credito), ma soltanto su detta opponibilità; inoltre, dal momento che la declaratoria di inefficacia ex art. 64 legge fall., a differenza di quella ex art. 67 legge fall., non esige una pronuncia costitutiva, il curatore può dedurre l'inefficacia dell'atto a titolo gratuito, anziché con apposita domanda, anche con un'eccezione riconvenzionale, diretta semplicemente a paralizzare la pretesa del creditore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)