Sez. L, Sentenza n. 714 del 30/01/1981 (Rv. 411183 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GRAVITA DELLA MANCANZA COMMESSA DAL LAVORATORE - VALUTAZIONE NON IN ASTRATTO MA IN CONCRETO - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GRAVITA DELLA MANCANZA COMMESSA DAL LAVORATORE - VALUTAZIONE NON IN ASTRATTO MA IN CONCRETO - NECESSITA.*
La gravita della Mancanza commessa dal dipendente (nella specie, assenza ingiustificata), al fine di stabilire la legittimita del licenziamento, deve essere valutata non in astratto ma in concreto, tenendo conto delle particolari circostanze inerenti ad ogni singolo caso.*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)