Sez. L, Sentenza n. 5610 del 26/10/1982 (Rv. 423371 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLE SPECIFICHE INADEMPIENZE CONSIDERATE GRAVI - ACCERTAMENTO IN CONCRETO DELLA REALE ENTITÀ E GRAVITÀ - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLE SPECIFICHE INADEMPIENZE CONSIDERATE GRAVI - ACCERTAMENTO IN CONCRETO DELLA REALE ENTITÀ E GRAVITÀ - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
La previsione, in Sede di contrattazione collettiva, delle specifiche inadempienze considerate di gravità tale da integrare giusta causa di licenziamento non esime il giudice del merito dalla necessità di accertare in concreto la reale entità e gravità dell'inadempimento, con la conseguenza che il licenziamento intanto sarà legittimo in quanto qualsiasi altra misura prevista dalla disciplina del rapporto risulti insufficiente a proteggere l'interesse del datore di lavoro. (Conf 713/81, mass n 411183; (Conf 713/81, mass n 411181; (Conf 3580/78, mass n 393083; (Conf 307/77, mass n 383844).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)