diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1600 del 04/02/2003 (Rv. 560236 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Decreto della corte d'appello - Motivazione sintetica circa la valutazione della ragionevole durata - Sufficienza - Criteri.
Stato
decisa il 2003-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560236-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Il decreto con cui la corte d'appello provvede, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, sulla domanda di equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo può essere sorretto da una motivazione soltanto sintetica, essendo a tal fine sufficiente che il giudice dia conto dei criteri in base ai quali ha fondato il proprio convincimento richiamandosi - salvo i casi in cui la durata è di per sè sola così eloquente da rendere "ictu oculi" superfluo ogni altro rilievo - ai canoni indicati nell'art. 2, comma secondo, della legge citata, ossia facendosi carico di valutare la complessità delle questioni trattate nello specifico processo e il comportamento in esso tenuto dai soggetti menzionati nella predetta disposizione, senza che sia in alcun modo necessario ripercorrere analiticamente tutti i passaggi del processo della cui durata si discute.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 11/09/2002 num. 201 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 135, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)