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Sez. 1, Sentenza n. 21020 del 27/09/2006 (Rv. 593126 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Decreto della corte d'appello - Motivazione sintetica circa la valutazione della ragionevole durata - Sufficienza - Criteri.
Stato
decisa il 2006-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593126-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La sufficienza della motivazione del decreto con cui la corte di appello si pronuncia sulla domanda di equa riparazione proposta ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, occorre sia valutata in coerenza con il tipo del provvedimento - benché esso abbia natura sostanziale di sentenza - e con le esigenze di speditezza che il legislatore ha inteso evidentemente privilegiare. Ciò implica che l'onere motivazionale deve ritenersi adempiuto qualora si accerti che il giudice dell'equa riparazione ha dato conto, anche sinteticamente, dei criteri in base ai quali ha formulato il giudizio, dimostrando di avere avuto riguardo ai parametri fattuali a questo scopo indicati dall'art. 2, comma 2, legge citata ed esplicitando le ragioni del suo convincimento; non è invece necessario che egli ripercorra analiticamente tutti i passaggi del processo oggetto d'esame, sempre che le argomentazioni e le ragioni svolte non siano intrinsecamente contraddittorie.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)