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Sez. U, Sentenza n. 13446 del 13/12/1991 (Rv. 475030 - 01)

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Commissioni tributarie - In genere | Somme indebitamente versate per IVA - Domanda, di rimborso - Competenza giurisdizionale delle Commissioni Tributarie - Sussistenza - Per domanda proveniente dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1991-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475030-01

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Commissioni tributarie - In genere

Appartiene alla competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 1 lettera d) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, la domanda di rimborso di somme indebitamente versate per I.V.A., senza che a ciò sia di ostacolo la provenienza di tale domanda dal soggetto che abbia sopportato l'onere fiscale quale cessionario di un bene o committente di un servizio, invece che dal soggetto passivo del rapporto tributario, trattandosi di circostanza attinente alla legittimazione attiva ed all'ammissibilità della domanda e, quindi, estranea al tema della giurisdizione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)