Sez. U, Sentenza n. 18508 del 03/12/2003 (Rv. 568637 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Diritto al rimborso di imposte - Contestazione, da parte dell'amministrazione, in ordine alla individuazione del soggetto titolare del diritto - Conseguenze - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Appartiene alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (anche nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 12 della legge 23 dicembre 2001, n. 448), la controversia concernente il rifiuto di rimborso di imposte, qualora - diversamente dall'ipotesi in cui il credito di rimborso sia incontestato in tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi e residui dibattito solo su vicende ulteriori - l'amministrazione finanziaria disconosca nel ricorrente la qualità di soggetto titolare del diritto al rimborso, atteso che, in questo caso, la causa esige una pronuncia identificativa del soggetto attivo del rimborso medesimo ed è inerente, pertanto, al rapporto tributario. Nè rileva, in contrario, che tale pronuncia richieda l'applicazione di comuni norme civilistiche, poiché ciò non implica esorbitanza dalla materia tributaria, essendo questa delineata dalla natura del rapporto e non dalla natura della problematica da affrontare per la sua definizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)