Sez. U, Sentenza n. 8090 del 04/06/2002 (Rv. 554869 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE | Domanda di restituzione di somme versate a titolo di IVA - Controversia relativa - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Proposizione della domanda da parte del terzo cessionario del relativo credito - Rilevanza ai fini di detta giurisdizione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE
La domanda diretta a conseguire la restituzione di somme versate a titolo di IVA, una volta che l'amministrazione abbia esplicitamente o implicitamente rifiutato il rimborso, rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi degli artt. 1 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, anche quando sia proposta, anziché dal contribuente, dal terzo resosi cessionario del relativo credito.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)