Sez. 5, Sentenza n. 869 del 14/03/1984 Cc. (dep. 03/04/1984) Rv. 163453 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - NULLITÀ - LETTERA RACCOMANDATA ALL'IMPUTATO - AVVISO DI RICEVIMENTO - INDICAZIONE DELLA CONVIVENZA DEL CONSEGNATARIO - OBBLIGATORIETÀ - OMISSIONE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - AFFINITÀ COL DESTINATARIO DELL'ATTO - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - NULLITÀ - LETTERA RACCOMANDATA ALL'IMPUTATO - AVVISO DI RICEVIMENTO - INDICAZIONE DELLA CONVIVENZA DEL CONSEGNATARIO - OBBLIGATORIETÀ - OMISSIONE - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - AFFINITÀ COL DESTINATARIO DELL'ATTO - IRRILEVANZA.*
Nell'ipotesi di notifica da eseguire in base all'ultima parte dell'art. 169 cod. proc. pen., la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto nella cosa del comune - a seguito dell'entrata in vigore della legge 20 novembre va fatta con lettera raccomandata all'imputato con avviso di ricevimento, nel quale va aggiunta, se trattasi di familiare, l'indicazione della convivenza, anche se temporanea. La notificazione è nulla, qualora manchi quest'ultima indicazione, anche se il consegnatario sia un affine (nella specie cognato) del destinatario dell'atto. (V mass n 157962).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 179, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)