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Sez. 1, Sentenza n. 3881 del 31/10/1986 Ud. (dep. 01/04/1987) Rv. 175514 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - FAMILIARI - SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - INDICAZIONE DELLA CONVIVENZA DEL CONSEGNATARIO - OMISSIONE - CERTEZZA, RAGGIUNGIBILE ALTRIMENTI, DELLA CONOSCENZA DELL'ATTO DA PARTE DEL DESTINATARIO - FATTISPECIE: SORELLA CONSEGNATARIA IN CASA DELL'IMPUTATA E RICHIESTA DI RINVIO PER MALATTIA.*
Stato
decisa il 1986-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175514-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - FAMILIARI - SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - INDICAZIONE DELLA CONVIVENZA DEL CONSEGNATARIO - OMISSIONE - CERTEZZA, RAGGIUNGIBILE ALTRIMENTI, DELLA CONOSCENZA DELL'ATTO DA PARTE DEL DESTINATARIO - FATTISPECIE: SORELLA CONSEGNATARIA IN CASA DELL'IMPUTATA E RICHIESTA DI RINVIO PER MALATTIA.*

L'art. 7 legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni a mezzo posta, prescrive al quarto comma che la firma del consegnatario sull'avviso di ricevimento, se trattasi di familiare, debba essere seguita dalla indicazione di convivenza anche se temporanea. Questo significa, però, che l'adempimento richiesto è sufficiente a dare la certezza legale che il contenuto dell'atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, ma non esclude che detta certezza possa essere raggiunta altrimenti, poiché la certezza legale non può sovrapporsi alla certezza storica, privandola totalmente di significato anche quando l'atto, nonostante il parziale inadempimento (che non attiene al processo di formazione dell'atto di notifica già esauritosi con il ricevimento della raccomandata, ma alla conoscenza dell'atto da parte del destinatario) abbia raggiunto il suo scopo. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, risultava provato che l'imputata aveva ricevuto la raccomandata non solo dalla sottoscrizione della ricevuta di ritorno da parte della sorella che trovavasi in casa di lei, ma anche dal fatto che il suo difensore di fiducia aveva chiesto all'udienza il rinvio per malattia della imputata, così confermando che la stessa aveva ricevuto la raccomandata). (V mass n 169830; (V mass n 169354; (V mass n 165294; (V mass n 165019; (V mass n 163453).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 179, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)