Sez. 3, Sentenza n. 3983 del 03/07/1982 (Rv. 421937 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DECADENZA DELL'AFFITTUARIO DALLA PROROGA LEGALE PER L'INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - PRESUPPOSTI - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO PER ALMENO DUE ANNI NELL'ULTIMO DECENNIO - DEDUZIONE DELLA MANCANZA DI TALE REQUISITO PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DECADENZA DELL'AFFITTUARIO DALLA PROROGA LEGALE PER L'INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - PRESUPPOSTI - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO PER ALMENO DUE ANNI NELL'ULTIMO DECENNIO - DEDUZIONE DELLA MANCANZA DI TALE REQUISITO PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'Esercizio, da parte del concedente, dell'attività di coltivatore diretto per almeno due anni nell'ultimo decennio configura, a norma dell'art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176, un requisito necessario per ottenere la decadenza dalla proroga legale ai sensi dell'art. 1, lett. A), del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, ma la Mancanza di esso non può dall'affittuario esser fatta valere per la prima volta in Sede di legittimità nel caso in cui la citata legge n. 176 del 1978 sia già entrata in vigore al momento della proposizione dell'appello. (Conf 1164/81, mass n 411727).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 lett. A CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)