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Sez. 5, Sentenza n. 4486 del 03/10/1998 Cc. (dep. 05/10/1998) Rv. 211932 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente - Termine - Decorrenza - Dalla data di presentazione della richiesta di riesame.
Stato
decisa il 1998-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211932-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., deve aver luogo la trasmissione degli atti al tribunale del riesame da parte dell'autorità giudiziaria procedente decorre non dalla data in cui quest'ultima riceve l'avviso che il presidente del detto Tribunale è tenuto ad inviarle, ma dalla data di presentazione della richiesta di riesame; ciò in adesione al principio, pur non vincolante, affermato dalla Corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n. 232 del 1 giugno 1998.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)