Sez. 1, Sentenza n. 4713 del 01/10/1998 Cc. (dep. 29/10/1998) Rv. 211502 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente - Termine - Decorrenza - Dalla data di presentazione della richiesta di riesame.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In adesione al principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n.232 del 1998, deve ritenersi che il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell'art.309, comma 5, c.p.p., l'autorità giudiziaria procedente deve far pervenire gli atti al tribunale del riesame, decorre non dal giorno in cui la detta autorità ha ricevuto il prescritto avviso da parte del presidente del tribunale medesimo, ma da quello in cui è stata presentata la richiesta di riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)