Sez. 1, Sentenza n. 4466 del 22/09/1998 Cc. (dep. 27/10/1998) Rv. 211453 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame - Termine - Decorrenza - Dalla data di presentazione della richiesta di riesame.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In adesione al principio - ancorché non vincolante - affermato dalla Corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto 22 giugno 1998 n.232, il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell'art.309, comma 5, c.p.p., deve avvenire la trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente al tribunale del riesame, decorre non dalla data dell'avviso che il presidente del medesimo tribunale deve dare alla suddetta autorità, ma da quella in cui è stata presentata la richiesta di riesame. (Conf.Cass.V, c.c. 5 ottobre 1998, n.4486, Romano). (Diff.Cass.V, c.c. 1 luglio 1998 n.4340, Catapano).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)