diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1786 del 18/03/1980 (Rv. 405402 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - MODIFICAZIONE DELLE NORME SULLE DISTANZE NELLE MORE DELLA COSTRUZIONE DELLO EDIFICIO REALIZZATO IN VIOLAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI - LEGITTIMITA DELL'EDIFICIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405402-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - MODIFICAZIONE DELLE NORME SULLE DISTANZE NELLE MORE DELLA COSTRUZIONE DELLO EDIFICIO REALIZZATO IN VIOLAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI - LEGITTIMITA DELL'EDIFICIO - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi in cui sopravvenga una modifica delle norme edilizie locali sulle distanze, la quale non elimini del tutto l'Obbligo di osservare una distanza maggiore di quella prevista dall'art 873 cod civ, la costruzione eseguita in violazione delle norme vigenti all'epoca della sua realizzazione puo considerarsi legittima, al fine di escludere la sanzione della riduzione in pristino da esse comminata, solo se risulti conforme alla nuova normativa abrogativa e sostitutiva di quella preesistente, senza che possano venire in considerazione le minori distanze stabilite dal codice civile. (V 5368/78, mass n 395137; (V 5363/77, mass n 389092).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)