diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 13/04/1981 (Rv. 412928 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - COSTRUZIONE ESEGUITA IN VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI ALL'EPOCA DELLA SUA REALIZZAZIONE - CONFORMITA ALLA NUOVA DISCIPLINA ACCERTATA AL MOMENTO DELLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA SULLE DISTANZE - LEGITTIMITA DI DETTA COSTRUZIONE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - PRETESE DI RIPRISTINO AVANZATE DA PRIVATI CONFINANTI EX ART 873 COD CIV - INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1981-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412928-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - COSTRUZIONE ESEGUITA IN VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI ALL'EPOCA DELLA SUA REALIZZAZIONE - CONFORMITA ALLA NUOVA DISCIPLINA ACCERTATA AL MOMENTO DELLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA SULLE DISTANZE - LEGITTIMITA DI DETTA COSTRUZIONE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - PRETESE DI RIPRISTINO AVANZATE DA PRIVATI CONFINANTI EX ART 873 COD CIV - INFONDATEZZA.*

Sopravvenuta una nuova disciplina in tema di distanze fra costruzioni, nel corso della relativa controversia - come la disciplina contenuta nel programma di fabbricazione di un comune (nella specie: di olevano Romano), la cui presentazione all'autorita competente per l'approvazione rende inapplicabili, ai sensi dell'art 4, primo comma, della legge 1 giugno 1971 n 291, le Disposizioni sui distacchi dei fabbricati dettate dall'art 17 della legge 6 agosto 1967 n 765 - la costruzione eseguita in violazione delle norme vigenti in materia all'epoca della sua realizzazione, venendo in esame al momento della decisione per se stessa, indipendentemente dal collegamento con la condotta illecita che l'ha posta in essere, deve ritenersi legittima, se conforme a detta nuova disciplina. Pertanto va esclusa la fondatezza di pretese di ripristino avanzate da privati confinanti sulla base dell'art 873 cod civ, l'accoglimento delle quali implicherebbe l'attribuzione ai confinanti medesimi del diritto all'osservanza, da parte del vicino, di una distanza maggiore di quella attualmente prescritta, e quindi di un diritto non piu esistente. (V 1786/80, mass n 405402; (V 5368/78, mass n 395137; (V 2923/73, mass n 366563).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)