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Sez. 2, Sentenza n. 3820 del 06/06/1988 (Rv. 459049 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - COMUNI INCLUSI IN ELENCHI SPECIALI - LIMITAZIONI URBANISTICHE PREVISTE DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - INAPPLICABILITÀ - APPROVAZIONE DEL PIANO DI FABBRICAZIONE - NECESSITÀ - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1988-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459049-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - COMUNI INCLUSI IN ELENCHI SPECIALI - LIMITAZIONI URBANISTICHE PREVISTE DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967 N. 765 - INAPPLICABILITÀ - APPROVAZIONE DEL PIANO DI FABBRICAZIONE - NECESSITÀ - CONSEGUENZA.*

Ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 1 giugno 1971 n. 291, nei comuni inclusi negli appositi elenchi approvati dal ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro dell'interno - e, quindi, ai sensi del d.m. 27 luglio 1971, anche nel comune di Marino - le limitazioni urbanistiche dettate dai primi tre commi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (il quale ha introdotto l'art. 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942) divengono inapplicabili non a seguito della presentazione del programma di fabbricazione all'autorità competente per l'approvazione, come previsto per i comuni non inclusi negli elenchi predetti, ma solo a seguito dell'effettiva approvazione dello strumento urbanistico. Ne deriva l'illegittimità delle costruzioni che nei comuni di cui agli indicati elenchi siano state eseguite, prima dell'approvazione dello strumento urbanistico, in violazione delle limitazioni predette, salva, peraltro, l'esclusione di tale illegittimità, secondo i principi in tema di successione di normative edilizie, ove le costruzioni stesse risultino conformi in ogni loro parte alla disciplina edilizia sopravvenuta. (V 1625/83, mass n 426492; (V 2193/81, mass n 412928; (V 1786/80, mass n 405402; (V 5368/78, mass n 395137).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291 art. 4, DM 22/06/1971, DM 27/07/1971

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)