diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 16/02/2001 (Rv. 543918 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Minorenne - Compimento della maggiore età nel corso del processo - Cessazione della rappresentanza processuale dei genitori - Dichiarazione, comunicazione o notifica, nel processo - Necessità - Omissione - Ultrattività della rappresentanza processuale - Necessità di rinnovare la procura - Cessazione della rappresentanza.
Stato
decisa il 2001-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543918-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Il principio che la rappresentanza processuale del minore da parte del genitore si protrae dopo il raggiungimento della maggiore età, in mancanza di dichiarazione, notificazione o comunicazione dell'evento, vale se non vi è necessità di rinnovare la procura "ad litem"; ma, se per qualsiasi motivo sorge una tale necessità (nella specie a seguito di decesso del procuratore), viene meno la ragione giustificatrice del principio, da individuare nell'ultrattività della procura, e cessa la rappresentanza processuale del genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)