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Sez. 1, Sentenza n. 13041 del 21/12/1995 (Rv. 495177 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Rappresentanza processuale del figlio minore - Raggiungimento della maggiore età nel corso del giudizio di primo grado - Perdita della capacità di stare in giudizio da parte del genitore - Appello proposto da quest'ultimo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495177-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

Il principio per il quale il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. produce l'interruzione del procedimento solo se il procuratore della parte cui si riferisce l'evento interruttivo lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, operando in mancanza il principio della ultrattività della procura "ad litem", vale solo nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. Ne consegue che è inammissibile l'appello proposto dalla parte nei cui confronti si sia verificata (durante il procedimento di primo grado) la perdita della capacità di stare in giudizio quale legale rappresentante del figlio, per l'intervenuto conseguimento della maggiore età da parte di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)