Sez. L, Sentenza n. 1248 del 25/01/2016 (Rv. 638312 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio dell'immediatezza della contestazione - Natura - Carattere relativo dell'accertamento - Contenuto - Fattispecie in tema di abuso del diritto da parte del lavoratore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tenere conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto tempestiva una contestazione disciplinare intimata dopo il tempo ragionevolmente necessario per valutare la sistematicità e dolosità di un insieme di atti che, solo globalmente considerati, potevano costituire un'ipotesi di "abuso del diritto" da parte del lavoratore il quale, allo scopo di esercitare una pressione diretta ad ottenere un trasferimento, operava continue istanze, ricorsi e domande).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)