Sez. L, Sentenza n. 22930 del 10/11/2016 (Rv. 641506 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Lavoratori addetti al settore delle attività ferroviarie - Termine per la contestazione dell'addebito disciplinare di cui al c.c.n.l. del 16 giugno 2003 - Natura ordinatoria - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di sanzioni disciplinari, il termine di trenta giorni per la contestazione dell'addebito, previsto dall'art. 61, comma 2, del c.c.n.l. per i lavoratori del settore ferroviario del 16 giugno 2003, non è perentorio, in considerazione della formulazione della disposizione, che ricorre all'inciso "di norma" ed impone la valutazione delle circostanze del caso concreto, nonché della mancanza di una comminatoria espressa di decadenza per il caso di suo superamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tempestivo il licenziamento intimato da TRENITALIA s.p.a., nonostante il superamento per tredici giorni del termine per la contestazione, in ragione della specifica natura dell'illecito disciplinare, costituito dal reato di favoreggiamento di un capo di una cosca mafiosa, e del tempo necessario per ottenere informazioni circa il luogo di detenzione del dipendente).
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7, Contr. Coll. 16/06/2003 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)