Sez. 3, Sentenza n. 1385 del 11/04/1975 (Rv. 374931 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - CONTRATTO DI LOCAZIONE O DI COMODATO DEI BENI MOBILI PIGNORATI - INSUFFICIENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - CONTRATTO DI LOCAZIONE O DI COMODATO DEI BENI MOBILI PIGNORATI - INSUFFICIENZA.*
Il terzo che pretende di sottrarre all'esecuzione i beni mobili pignorati nella casa del debitore, deve dare la prova del diritto di proprieta o di altro diritto reale da lui vantato, e non e, pertanto, sufficiente a vincere la presunzione di appartenenza al debitore dei beni pignorati nella sua abitazione, il contratto di locazione, o di comodato dell'immobile destinato ad abitazione e dei beni in esso esistenti, ancorche registrato in data anteriore al pignoramento. (V 2414/71, mass n 353368).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)