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Sez. 3, Sentenza n. 1385 del 11/04/1975 (Rv. 374931 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - CONTRATTO DI LOCAZIONE O DI COMODATO DEI BENI MOBILI PIGNORATI - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1975-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374931-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - CONTRATTO DI LOCAZIONE O DI COMODATO DEI BENI MOBILI PIGNORATI - INSUFFICIENZA.*

Il terzo che pretende di sottrarre all'esecuzione i beni mobili pignorati nella casa del debitore, deve dare la prova del diritto di proprieta o di altro diritto reale da lui vantato, e non e, pertanto, sufficiente a vincere la presunzione di appartenenza al debitore dei beni pignorati nella sua abitazione, il contratto di locazione, o di comodato dell'immobile destinato ad abitazione e dei beni in esso esistenti, ancorche registrato in data anteriore al pignoramento. (V 2414/71, mass n 353368).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)