Sez. 2, Sentenza n. 7564 del 29/08/1994 (Rv. 487783 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) | Beni mobili pignorati nella casa del debitore locatario - Diritto di proprietà del terzo opponente proprietario dell'immobile - Onere probatorio - Contratto di locazione dell'immobile - Insufficienza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI)
Il contratto di locazione, che conferisce un mero diritto personale di godimento, e prescinde dalla sussistenza del diritto di proprietà del locatore, non è di per sè idoneo, in mancanza di altre risultanze probatorie o qualora esse siano contraddittorie, a provare il diritto di proprietà del terzo opponente, proprietario dell'immobile, sui beni mobili pignorati nella casa del debitore locatario ed a vincere la presunzione di appartenenza al debitore posta dall'art. 621 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)