Sez. L, Sentenza n. 10270 del 16/10/1998 (Rv. 519783 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA | Diritto del datore di lavoro - Esercizio attraverso la formazione di un apposito titolo giudiziario - Ammissibilità - Limiti - Previsione di normale trattenuta sulla retribuzione - Ininfluenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIVALSA
In tema di previdenza ed assistenza obbligatoria, l'art. 19, comma secondo, legge 4 aprile 1952 n. 218, nel disporre che il contributo a carico del lavoratore va trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore medesimo alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce, non esclude che il datore possa esercitare il diritto di rivalsa della quota contributiva sul dipendente nelle forme ordinarie, attraverso la formazione, in difetto di uno spontaneo adempimento del debitore, di un apposito titolo giudiziario; fuori di questa ipotesi, non può essere riconosciuto il diritto del datore di lavoro, che abbia omesso di effettuare i versamenti contributivi nei termini e nella misura dovuta, di operare direttamente sulle some dovute a titolo di retribuzione le trattenute per le quote contributive a carico dei dipendenti (Nella specie, non si prospettava l'esercizio di un'azione di ripetizione di indebito da parte dell'ente datore di lavoro, né risultava dedotto in giudizio da parte di quest'ultimo l'avvenuto pagamento delle suddette quote).
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 04/04/1952 num. 219 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)