diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2691 del 16/04/1986 (Rv. 445745 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - USO DI APPARECCHI ELETTRICI - PRESUNZIONE "IURIS ET DE IURE" DI PERICOLOSITÀ - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 38 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445745-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - USO DI APPARECCHI ELETTRICI - PRESUNZIONE "IURIS ET DE IURE" DI PERICOLOSITÀ - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 38 COST. - ESCLUSIONE.*

La pericolosità dell'uso degli apparecchi elettrici - che, a norma dell'art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965, comporta l'Obbligo di assicurare gli addetti a tali apparecchi contro gli infortuni - è presunta juris et de iure. Nè tale norma si pone in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione - con conseguente manifesta infondatezza della relativa questione di illegittimità costituzionale - in quanto può formare oggetto della tutela assicurativa infortunistica anche un rischio remoto, giustificando esso - anche se di ridotta entità - il contributo a carico del datore di lavoro (che non è una Forma d'imposizione fiscale), mentre la minore frequenza del rischio stesso può avere effetti sull'applicazione della tariffa, eliminando così la possibilità che siano sottoposte allo stesso trattamento contributivo situazioni diverse. (V 5764/84, mass nn 437436 e 437437; (V 3064/82, mass n 420993; (V 524/82, mass n 418233).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)