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Sez. U, Sentenza n. 23486 del 18/07/2026 (Rv. 679539-02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966 - Conseguenze - Comunicazione del licenziamento - Incapacità naturale del destinatario - Onere della previa impugnazione - Esclusione - Termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2026-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679539-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2025, se al momento della ricezione della comunicazione di licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il destinatario versi in condizione di incapacità intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione mediante deposito di ricorso, anche cautelare, o comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)