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Sez. L - , Ordinanza n. 14057 del 23/05/2019 (Rv. 653967 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Decadenza ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 riformulato - Rifiuto della procedura conciliativa - Modalità - Comunicazione del rifiuto alla DTL ovvero al lavoratore - Necessità - Esclusione - Termine di sessanta giorni di cui all'ultima parte del comma 2 del citato art. 6 - Decorrenza - Disciplina della sospensione dei termini di decadenza ex art. 410, comma 2, c.p.c. - Inapplicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653967-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In tema di impugnativa del licenziamento individuale, ai sensi del riformulato art. 6 della l. n. 604 del 1966, se alla richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato effettuata dal lavoratore consegue il rifiuto datoriale, che si perfeziona, senza che occorra alcuna comunicazione alla DTL o al prestatore, con il mancato deposito presso la commissione della memoria difensiva nei venti giorni successivi al ricevimento della richiesta, il lavoratore è tenuto a depositare, in virtù della previsione del comma 2 del citato art. 6, il ricorso al giudice nel termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal perfezionamento del rifiuto, senza che trovi applicazione - in ragione della natura speciale della disciplina - la regola generale della sospensione dei termini di decadenza di cui all'art. 410, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 38 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)